Art. 1.

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono inseriti i seguenti:

      «8-bis. I soggetti di cui all'articolo 139 possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui sono previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie davanti ad autorità amministrative indipendenti.
      8-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 8-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni di cui al medesimo comma 8-bis.
      8-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
      8-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 8-bis, davanti al

 

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giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
      8-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 8-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal competente consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
      8-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 8-sexies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del citato comma 8-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
      8-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 8-sexies e 8-septies, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 8-quater e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità,
 

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riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 8-bis non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
      8-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 8-quater, emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice, richiesta dal singolo consumatore o utente».